📣 IL TRIBUNALE DI NAPOLI CONDANNA IL DOTT. GIORGIO CUFFARO PER DIFFAMAZIONE
Accertata la natura gravemente lesiva delle affermazioni contro l’Avv. Erich Grimaldi
🔹Con sentenza n. 11353/2025, emessa il 3 dicembre 2025 e pubblicata il 7 dicembre, il Tribunale di Napoli – IV Sezione Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Valentina Valletta – ha accolto la domanda risarcitoria promossa dall’Avv. Erich Grimaldi nei confronti del Dott. Giorgio Cuffaro, accertando la natura diffamatoria di alcune dichiarazioni pubblicate da quest’ultimo sulla piattaforma Facebook.
🔹Il Tribunale ha riconosciuto il carattere denigratorio e lesivo di affermazioni che, per struttura semantica, contenuto e contesto comunicativo, travalicano ogni limite di continenza espressiva e risultano estranee al perimetro costituzionalmente tutelato del diritto di critica.
🔹Non si è trattato di opinioni o legittime contestazioni, ma di espressioni che attribuiscono in modo diretto e inequivoco condotte penalmente rilevanti e moralmente riprovevoli come le seguenti:
“ che corrompe una sanità regionale
facendo inviare una mail ai medici suoi iscritti…”
“Dopo aver inventato e diffuso una cura contro la
COVID, sarebbe arrivato il momento di inventarne una contro lo sciacallaggio...”
“questo è il fondatore del noto comitato cure
domiciliari…..era al verde e adesso ha 100.000 potenziali clienti da spennare a
partire dalle donazioni “.
🔹Il giudizio ha avuto esito favorevole per l’Avv. Grimaldi sotto il profilo risarcitorio e riparatorio.
Il Tribunale ha condannato il convenuto al pagamento della somma di 27.000 euro, oltre interessi e spese legali, e ha ordinato la pubblicazione di un estratto della sentenza sul quotidiano “Il Mattino” e sulla pagina Facebook del resistente, a sue cure e spese.
🔹Nel corpo della motivazione, il Giudice ha precisato che:
«Le espressioni in esame, non possono in alcun modo ritenersi, come invece sostenuto
dal resistente, quale mera osservazione ironica rivolta al fenomeno dei commenti no
vax, né tantomeno può essere interpretata quale affermazione volta a stigmatizzare un
comportamento collettivo. Al contrario, per struttura, contesto e contenuto semantico,
le stesse assurgono a dichiarazioni dotate di un’autonoma portata lesiva e, pertanto,
non riconducibili ad una dichiarazione rientrante nel legittimo diritto di critica e
manifestazione del pensiero. Tali espressioni, invero, per la loro intrinseca connotazione dispregiativa e moralmente screditante, suggeriscono comportamenti eticamente riprovevoli ed opportunistici determinando un concreto pregiudizio al decoro, dignità e considerazione sociale del ricorrente.»
🔹E ancora:
“…parte delle
suddette dichiarazioni deve ritenersi connotata da natura diffamatoria, derivando,
dalle stesse, una lesione alla reputazione del ricorrente Grimaldi, mediante
l’aggressione della dignità sul piano morale, sociale e politico, nonché attraverso la
rappresentazione di fatti a carica criminogena accompagnati da aggettivazioni spregiative che hanno inequivocabilmente fornito un’immagine fortemente
compromessa dello stesso.”
🔹E ancora:
“Per pervenire alla concreta e corretta quantificazione, vanno dunque adoperati i criteri
comunemente seguiti quali: l’entità dell’aggressione all’altrui reputazione, tenuto
conto del tenore delle dichiarazioni e della natura dei fatti addebitati al ricorrente
Grimaldi, la qualità del danneggiato, colpito, oltre che nella sua personale dignità,
anche in correlazione con le funzioni pubbliche e sociali dallo stesso esercitate; le
ripercussioni sul piano psicologico; l’elevata diffusione a mezzo Facebook,
piattaforma social che notoriamente, risulta essere tra le più utilizzate e consultate.”
🔹Particolare rilievo viene attribuito al fatto che gli attacchi non si siano limitati alla sfera privata, ma abbiano investito la funzione pubblica e l’impegno istituzionale dell’Avv. Grimaldi, anche in relazione al suo ruolo noto e documentato nell’ambito dell’emergenza sanitaria.