La Corte non è il soggetto esterno che salva la Costituzione dalla contingenza del politico, bensì l’organo interno mediante il quale quella contingenza viene tradotta in forma giuridica, ordinata secondo categorie di validità e restituita alla coscienza pubblica come necessità costituzionale. La sua funzione, pertanto, non è garantire un fondamento, bensì amministrare l’assenza di un fondamento ulteriore attraverso la produzione continua di compatibilità, coerenza, ragionevolezza e bilanciamento. Ciò che viene chiamato giudizio di costituzionalità non è, in senso rigoroso, il confronto tra una legge inferiore e una Costituzione superiore già interamente determinata. È piuttosto la verifica della validità di una interpretazione delle disposizioni normative all’interno di un sistema geometrico-legale che finge di possedere la purezza della forma e nasconde, sotto tale forma, il carattere decisionistico della produzione del senso. La disposizione legislativa non entra mai nel giudizio come dato neutro, perché deve essere interpretata, selezionata nella sua portata, ricondotta a una ratio e collocata dentro una trama sistematica. Anche il parametro costituzionale non si offre come misura immobile, poiché deve essere costruito come parametro, trasformato da enunciato in criterio operativo, isolato o combinato con altri principi, talora gerarchizzato, talora bilanciato, talora espanso sino a diventare matrice di soluzioni non ricavabili in modo lineare dal testo. Il sistema appare geometrico-legale perché dispone le fonti secondo una verticalità ordinata. La Costituzione al vertice, la legge in posizione subordinata, il giudice costituzionale nel punto di controllo della validità. Questa immagine suggerisce una razionalità quasi euclidea, nella quale l’atto inferiore deve rientrare nella figura superiore e la decisione giudiziale sembra consistere nella constatazione di una conformità o di una difformità. Tuttavia la geometria della legalità positiva non elimina la decisione, la dissimula. Il significato della norma non è un luogo già tracciato nello spazio dell’ordinamento, bensì l’esito di un atto interpretativo che decide quali elementi siano rilevanti, quali principi debbano prevalere, quali conseguenze siano tollerabili e quale equilibrio possa essere presentato come costituzionalmente necessario. In questa apparente geometria opera uno schmittismo sociale, più sottile dello schmittismo politico classico e per questo più penetrante. Non vi è il sovrano che proclama l’eccezione e sospende l’ordine in nome della decisione originaria, poiché il costituzionalismo contemporaneo non ama mostrarsi come decisione. Vi è invece una società frammentata, attraversata da conflitti morali, antropologici, economici e simbolici, che continuamente spinge tali conflitti dentro la forma del giudizio costituzionale. L’eccezione non viene più dichiarata come sospensione del diritto, bensì normalizzata come problema di ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento. Il conflitto non viene risolto dal sovrano politico in modo manifesto, viene assorbito dal giudice costituzionale e restituito come esito tecnico di una razionalità superiore. La Corte, in questo senso, non supera il decisionismo. Lo giuridicizza. Non lo nega, lo rende presentabile. Non lo elimina, lo converte in motivazione. La decisione non appare più come volontà, poiché si dispone nel linguaggio dei principi, dei parametri, delle compatibilità e della coerenza sistemica. La forza della Corte sta proprio in questa trasfigurazione. Essa decide senza apparire sovrana, produce diritto senza apparire legislatrice, orienta il sistema senza assumere formalmente la responsabilità politica dell’indirizzo, trasforma il significato della Costituzione presentando tale trasformazione come fedeltà alla Costituzione medesima.